Art. 1
In vigore dal 21 feb 2003
Gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi elencati in allegato ed alle specie, ai tipi di materiale di base e alle categorie ivi indicate.
Storico versioni
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