Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 nov 2002
Il membro della Commissione responsabile della Ricerca, o il suo rappresentante designato, è abilitato a firmare l’accordo per conto della Comunità europea dell’energia atomica ai fini di impegnare la Comunità europea dell’energia atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:419:oj#art-2