Art. 9

Art. 9

In vigore dal 19 set 2002
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2)  GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16. (3)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22. (4)  GU L 344 dfel 26.11.1992, pag. 38. ALLEGATO 1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11.1, 39 e 40 della direttiva 2000/29/CE, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui all' o all' della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato a) attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure b) è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo. Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella casella «Dichiarazione supplementare». 1b. Le piante sensibili importate di cui al punto 1a possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE che attesti che le ispezioni di cui all', paragrafo 1, sono state effettuate. 2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato nella Comunità solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all' o all' della direttiva 2000/29/CE, il quale a) attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. 3. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp., eccetto i frutti e le sementi, originarie della Comunità europea, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 del presente allegato e: a) provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo; oppure b) nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo siano stati osservati nelle piante summenzionate nel luogo di produzione successivamente all'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure c) qualora la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette e — nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a 10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita contaminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispezioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno durante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esenti dall'organismo nocivo nel corso di queste ispezioni, — nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall'organismo nocivo.
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