Art. 6
In vigore dal 19 set 2002
1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest'ultimo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o novembre 2003.
Storico versioni
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