Art. 3
In vigore dal 19 set 2002
1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunità per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/29/CE, e risultare indenni da tale organismo.
2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o novembre 2002.
3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, per quanto riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), dell'allegato alla presente decisione.
4. A decorrere dal 1o novembre 2002, le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch, e Viburnum spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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