Art. 5 · Disposizioni operative

Art. 5

Disposizioni operative

In vigore dal 29 lug 2002
Di sua iniziativa o su richiesta della Commissione il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione su qualsiasi questione in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in sottogruppi e gruppi di esperti a seconda delle esigenze. Il presidente convocherà la riunione del gruppo in accordo con la Commissione. Il gruppo adotta il suo regolamento interno mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione. La Commissione è rappresentata a tutte le riunioni del gruppo, dei suoi sottogruppi e dei gruppi di lavoro di esperti. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.
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