Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di aminoacidi, peptidi e sego ottenuti presso stabilimenti posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale e che abbiano dimostrato di operare nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato III. Tali prodotti vanno etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici. Qualora tali prodotti siano spediti verso altri Stati membri, essi devono essere scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e attestante la loro conformità alla presente decisione, nonché la frequenza dei controlli ufficiali eseguiti. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi modificazione apportata a tale elenco.
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