Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 apr 2001
Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo: a) carni; b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale; c) materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
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