Art. 6
In vigore dal 18 apr 2001
Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:
a)
carni;
b)
prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;
c)
materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
Storico versioni
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