Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', lettere b) e c), il Portogallo può autorizzare la spedizione in altri Stati membri che abbiano autorizzato l'invio del materiale di cui alle presenti disposizioni ai fini di incenerimento conformemente alle condizioni di cui all'allegato II. Gli Stati membri di destinazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere tale materiale. Gli Stati membri di destinazione provvedono a che tali materiali siano inceneriti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II. Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo. CAPITOLO III Materiali ottenuti da bovini macellati in Portogallo
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