Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', lettera b), il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio ad altri Stati membri o a paesi terzi di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui alla presente disposizione, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli .
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