Art. 21 · La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto:

Art. 21

La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto:

In vigore dal 18 apr 2001
a) in Portogallo per verificare l'esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti ognuno dei prodotti di cui agli prima che possa cominciare o riprendere la spedizione di tali prodotti; b) in Portogallo per verificare l'applicazione delle disposizioni di cui agli e all'allegato IV prima che possa cominciare la spedizione dei prodotti di cui all'; c) in Portogallo per verificare l'applicazione delle disposizioni della presente decisione, in particolare riguardo all'esecuzione dei controlli ufficiali; d) in Portogallo per esaminare gli sviluppi relativi all'incidenza della malattie, l'effettiva osservanza delle pertinenti misure nazionali, nonché procedere ad una valutazione dei rischi al fine di stabilire se siano stati adottati provvedimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di rischio; e) nello Stato membro di destinazione per verificare l'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui all' e all'allegato II, prima che possa cominciare la spedizione dei materiali di cui all'.
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