Art. 2
Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:
In vigore dal 18 apr 2001
a)
bovini vivi ed embrioni di bovini;
b)
farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;
c)
mangimi e fertilizzanti contenenti materiali di cui alla lettera b).
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