Art. 18

Art. 18

In vigore dal 18 apr 2001
1.   I prodotti di cui agli , lettere da a) a d), spediti verso altri Stati membri devono essere scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e agli , e si forniscano indicazioni circa tutti gli stabilimenti presso i quali sono stati ottenuti, trasformati, manipolati o immagazzinati, nonché circa tutte le etichette, con i relativi numeri di serie, utilizzata per la partita, che garantiscano la rintracciabilità di ogni unità. 2.   Le carni sono scortate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE che reca, nella sezione «identificazione delle carni», l'indicazione di tutte le etichette della partita con i relativi numeri di serie, che garantiscano la rintracciabilità di ogni unità. 3.   Su tutti i certificati va apposta la seguente dicitura: «prodotto conformemente alla decisione 2001/376/CE della Commissione». 4.   Il Portogallo, tramite la rete ANIMO, prevista dalla decisione 91/398/CEE della Commissione (11) o mediante telecopia, informa l'autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita. 5.   Qualora tali prodotti vengano spediti verso paesi terzi, sono scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione. CAPITOLO VI Transito e ricezione di materiale proveniente da altri Stati membri
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