Art. 16
In vigore dal 18 apr 2001
1. I prodotti di cui agli provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:
a)
che siano stati autorizzati dall'autorità competente;
b)
che siano posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale oppure, ove si tratti di prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, posti sotto sorveglianza dell'autorità competente;
c)
che abbiano introdotto un sistema di rintracciamento delle materie prime tale da attestare l'origine delle stesse durante l'intero ciclo produttivo;
d)
che abbiano istituito un sistema di registrazione dei quantitativi di materiali in entrata e in uscita atto a consentire controlli incrociati tra le partite in entrata e in uscita;
e)
che i prodotti vi siano scaricati, trasformati, immagazzinati, manipolati, caricati e trasportati in modo separato o in tempi diversi rispetto ai prodotti non conformi alle condizioni di cui al presente articolo e agli .
2. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione di detto elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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