Art. 14

Art. 14

In vigore dal 18 apr 2001
1.   Le carni e i prodotti di cui all', lettere da a) a c), sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario o con il bollo supplementare distinto di cui all'. 2.   Qualora tali carni e prodotti siano destinati ad essere immessi sul mercato in Portogallo non devono recare tale bollo supplementare. Qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o di detti prodotti dallo stabilimento conformemente alle disposizioni di cui agli . Il bollo sanitario comunitario non viene rimosso, salvo quando inevitabile nella fase di sezionamento. 3.   Prima che inizino le spedizioni, il Portogallo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare di quel paragrafo 1.
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