Art. 13

Art. 13

In vigore dal 18 apr 2001
Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le disposizioni del presente capitolo quando i seguenti prodotti ottenuti da bovini non macellati in Portogallo sono spediti dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi: a) «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE; b) «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE; c) «prodotti a base di carne» e «altri prodotti di origine animale» ai sensi della direttiva 77/99/CEE; d) alimenti destinati a carnivori domestici; e) gelatina e difosfato di calcio, sego, prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, aminoacidi, peptidi e collagene, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, ovvero destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
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