Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 apr 2001
1.   In deroga all', il Portogallo può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati in Portogallo ed ivi macellati presso macelli che non vengono utilizzati per la macellazione di bovini inidonei, nel rispetto del presente articolo, degli e dell'allegato IV: a) «carni fresche» quali definite dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (8); b) «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio (9); c) «prodotti a base di carne» ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (10); d) alimenti destinati a carnivori domestici. 2.   Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere state sottoposte a disossamento e all'asportazione dei tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti, presso laboratori di sezionamento del Portogallo che non vengono utilizzati per il sezionamento dei prodotti bovini inidonei. 3.   I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono essere realizzati con carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), presso stabilimenti del Portogallo che non vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti bovini inidonei, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché degli e dell'allegato IV. 4.   Il magazzinaggio dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene effettuato presso impianti frigoriferi del Portogallo, in locali che non sono utilizzati per il magazzinaggio di prodotti bovini inidonei e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente. Le carni devono essere sezionate, immagazzinate e trasportate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché degli e dell'allegato IV. 5.   Ai fini del presente articolo «prodotti idonei» sono i prodotti di cui al paragrafo 1 e i prodotti derivati da bovini non macellati in Portogallo, conformi alle condizioni di cui agli articoli da 14 a 19. 6.   Ai fini della presente decisione «locale» è un vano o qualsiasi struttura all'interno di un vano provvista di una barriera fisica che possa essere adeguatamente chiusa a chiave.
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