Art. 10

Art. 10

In vigore dal 18 apr 2001
Il Portogallo provvede affinché la gelatina, il difosfato di calcio, il collagene, il sego, i prodotti a base di sego e i prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, ricavati, per usi tecnici, da materie prime ottenute da bovini macellati in Portogallo, siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro inidoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
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