Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 apr 2001
1.   In deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la presente decisione introduce misure specifiche rese necessarie dall'insorgere di casi di BSE in Portogallo. 2.   Le disposizioni della presente decisione che si applicano al Portogallo, non si applicano, tuttavia, alla regione autonoma delle Azzorre. Le disposizioni della presente decisione che si applicano agli altri Stati membri, si applicano anche alla regione autonoma delle Azzorre. Il Portogallo provvede tuttavia affinché le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 14 si applichino alle spedizioni effettuate da altre parti del suo territorio verso le Azzorre. CAPITOLO II Bovini vivi, embrioni di bovini, farine di carne e di ossa e prodotti derivati
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