Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 dic 2000
Al massimo nel corso del terzo anno a decorrere dalla data in cui la presente decisione ha effetto, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Consiglio dell'Unione europea una relazione sul funzionamento e lo sviluppo della rete, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.
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