Art. 6
In vigore dal 22 dic 2000
1. Ottimizzando la cooperazione tra i vari istituti che la costituiscono, l'AEP ha lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge. Essa sostiene e sviluppa un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri nei settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, specie a livello transfrontaliero.
2. I suoi obiettivi sono:
a)
approfondire la conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali della polizia degli altri Stati membri, dell'Europol e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell'Unione europea;
b)
migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali, in particolare quelli già esistenti a livello dell'Unione europea, nel settore della cooperazione riguardante la lotta contro la criminalità;
c)
assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa;
d)
favorire la cooperazione tra l'AEP e gli altri istituti di formazione delle forze di polizia.
3. L'AEP sarà accessibile anche alle infrastrutture degli alti funzionari dei paesi candidati all'adesione con cui l'Unione europea conduce negoziati, nonché a quelli di Islanda e Norvegia.
Storico versioni
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