Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 dic 2000
1.   Il bilancio dell'AEP è gestito dal segretariato in base ad un regolamento finanziario. 2.   Le spese per la realizzazione delle azioni iscritte nel programma annuale di cui all' e le spese di esercizio dell'AEP sono sostenute congiuntamente dagli Stati membri. A tal fine il contributo annuo di ciascuno Stato membro è fissato in funzione del suo prodotto nazionale lordo (PNL), secondo il criterio utilizzato per determinare l'elemento PNL delle risorse proprie destinate al finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea. Ogni anno il PNL dell'anno precedente viene utilizzato come base di riferimento per ciascuno Stato membro. 3.   Il regolamento finanziario e il bilancio annuale dell'AEP sono stabiliti dal consiglio di amministrazione che delibera all'unanimità e sottoposti, per approvazione, ai governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell'Unione europea. 4.   Sono a carico del bilancio dell'AEP le seguenti spese: a) la preparazione, la realizzazione e la valutazione del programma annuale; b) le retribuzioni dei collaboratori esterni; c) le spese di viaggio dei membri del consiglio di amministrazione, limitatamente a due per Stato membro, in occasione delle riunioni dello stesso; d) il funzionamento generale del segretariato, eccettuate le retribuzioni del personale; e) i costi risultanti da qualsiasi altra iniziativa adottata dal consiglio di amministrazione o presa dal direttore amministrativo ai sensi del regolamento finanziario; f) il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri. 5.   Fatte salve le domande presentate dagli Stati membri e su mandato del consiglio di amministrazione, il segretariato potrà presentare alla Commissione progetti o programmi di formazione da cofinanziare che rientrano nella sfera di competenza della Commissione, tra i programmi finanziari da essa gestiti. TITOLO II Obiettivi e missione
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