Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 2000
1.   Il consiglio di amministrazione decide il programma annuale di formazione continua (contenuto pedagogico, tipo, numero e durata delle azioni di formazione da organizzare). Esso adotta, ove appropriato, altri programmi e iniziative. 2.   Il consiglio di amministrazione redige la relazione annuale sulle attività dell'AEP. 3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate all'unanimità e, successivamente, trasmesse al Consiglio dell'Unione europea che ne prende atto e le ratifica. Qualsiasi osservazione del Consiglio dell'Unione europea è presa in debita considerazione dal consiglio di amministrazione. La relazione annuale sulle attività dell'AEP è trasmessa altresì, per informazione, al Parlamento europeo e alla Commissione.
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