Art. 3
In vigore dal 22 dic 2000
1. Il consiglio di amministrazione decide il programma annuale di formazione continua (contenuto pedagogico, tipo, numero e durata delle azioni di formazione da organizzare). Esso adotta, ove appropriato, altri programmi e iniziative.
2. Il consiglio di amministrazione redige la relazione annuale sulle attività dell'AEP.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate all'unanimità e, successivamente, trasmesse al Consiglio dell'Unione europea che ne prende atto e le ratifica. Qualsiasi osservazione del Consiglio dell'Unione europea è presa in debita considerazione dal consiglio di amministrazione.
La relazione annuale sulle attività dell'AEP è trasmessa altresì, per informazione, al Parlamento europeo e alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2000:820:oj#art-3