Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2000
1.   Il consiglio di amministrazione dell'AEP è formato dai direttori degli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge. Quando vari direttori provengono da un unico Stato membro, essi costituiscono una delegazione. 2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore di un istituto nazionale di formazione dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Esso si riunisce almeno una volta per presidenza e fissa il proprio regolamento interno all'unanimità. 3.   In seno al consiglio di amministrazione ogni delegazione dispone di un voto. Rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione e dell'Europol sono invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, senza disporre di diritto di voto. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi accompagnare da persone competenti.
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