Art. 1
In vigore dal 22 dic 2000
1. È istituita un'Accademia europea di polizia (AEP).
2. Fatti salvi i futuri sviluppi auspicati all', l'AEP è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge, che cooperano strettamente a tal fine.
3. Il compito dell'AEP consiste nell'attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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