Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1999
L'ammenda di cui all' viene versata, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, sul conto n. 310-093300043-43 della Commissione delle Comunità europee presso la Banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles. L'importo dell'ammenda matura interessi che decorrono dalla data di scadenza del termine citato, al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni pronti contro termine, il primo giorno lavorativo del mese di adozione della presente decisione, cioè il 3 %, maggiorato di 3,5 punti percentuali, cioè il 6,5 %.
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