Art. 3
In vigore dal 27 giu 1997
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
(2) GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature.
Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti.
Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici
Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco.
Serbatoi settici.
Canali di drenaggio prefabbricati.
Cunicoli di servizio e camere di ispezione.
Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio.
Separatori.
ALLEGATO II
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (1/2)
Sistemi di attestazione di conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Prodotto
Uso previsto
Livello(i) o classe(i)
Sistema di attestato di conformità
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature
all'interno degli edifici
4 (1)
La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (2/2)
Sistemi di attestazione di conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Prodotto
Uso previsto
Livello(i) o classe(i)
Sistema di attestato di conformità
Kits per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti
all'interno degli edifici
3 (2)
La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (1/3)
Sistemi di attestazione di conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Prodotto
Uso previsto
Livello(i) o classe(i)
Sistema di attestato di conformità
Kits ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco
—
Serbatoi settici
all'esterno degli edifici per l'acqua piovana e gli effluenti organici e fecali
3 (3)
La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (2/3)
Sistema di attestazione di conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Prodotto
Uso previsto
Livello(i) o classe(i)
Sistema di attestato di conformità
Canali di drenaggio prefabbricati
all'esterno degli edifici per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade
3 (4)
La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (3/3)
Sistemi di attestazione di conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Prodotto
Uso previsto
Livello(i) o classe(i)
Sistema di attestato di conformità
Cunicoli di servizio e camere di ispezione
Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio
per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici
4 (5)
Separatori
per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade
4 (5)
La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.
(1) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.
(2) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.
(3) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.
(4) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.
(5) Sistema 4: cfr allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:1997:464:oj#art-3