Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 giu 1997
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1)  GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. (2)  GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1. ALLEGATO I Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature. Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti. Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco. Serbatoi settici. Canali di drenaggio prefabbricati. Cunicoli di servizio e camere di ispezione. Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio. Separatori. ALLEGATO II GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (1/2) Sistemi di attestazione di conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livello(i) o classe(i) Sistema di attestato di conformità Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature all'interno degli edifici 4 (1) La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (2/2) Sistemi di attestazione di conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livello(i) o classe(i) Sistema di attestato di conformità Kits per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti all'interno degli edifici 3 (2) La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (1/3) Sistemi di attestazione di conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livello(i) o classe(i) Sistema di attestato di conformità Kits ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco — Serbatoi settici all'esterno degli edifici per l'acqua piovana e gli effluenti organici e fecali 3 (3) La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (2/3) Sistema di attestazione di conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livello(i) o classe(i) Sistema di attestato di conformità Canali di drenaggio prefabbricati all'esterno degli edifici per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade 3 (4) La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. GRUPPO DI PRODOTTI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (3/3) Sistemi di attestazione di conformità Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livello(i) o classe(i) Sistema di attestato di conformità Cunicoli di servizio e camere di ispezione Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici 4 (5) Separatori per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade 4 (5) La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. , paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso. (1)  Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità. (2)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità. (3)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità. (4)  Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità. (5)  Sistema 4: cfr allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.
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