Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 set 1995
1.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro. 2.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.
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