Art. 1
In vigore dal 19 set 1995
1. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.
2. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.
Storico versioni
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