Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 feb 1994
1.   Il comitato comprende 2 rappresentanti per ogni Stato membro che possono essere assistiti da due funzionari dei servizi interessati. 2.   Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. 3.   Possono essere costituiti gruppi di lavoro per facilitare i lavori del comitato.
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