Art. 3
In vigore dal 23 feb 1994
1. Il comitato comprende 2 rappresentanti per ogni Stato membro che possono essere assistiti da due funzionari dei servizi interessati.
2. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Possono essere costituiti gruppi di lavoro per facilitare i lavori del comitato.
Storico versioni
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