Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 feb 1994
1.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle irregolarità nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione, quando questi problemi superano le attribuzioni di uno dei comitati settoriali, al fine di organizzare meglio le azioni nel settore della lotta contro le frodi. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità. 2.   Ogni membro del comitato può chiedere alla Commissione che il comitato sia consultato su ogni questione che rientra nelle competenze del comitato stesso.
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