Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mar 1991
La Comunità e i suoi Stati membri che hanno espletato le procedure interne necessarie notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati quali membri importatori, dal momento della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3.
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