Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 1991
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 10 dell'accordo. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. C 148 del 16. 6. 1990, pag. 1. (2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 72 e decisione del 24 gennaio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 37. (4) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 43. (5) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.
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