Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 feb 1991
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1991. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 21.
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