Art. 2
In vigore dal 30 nov 1990
Gli importi che risultano al punto 3 della colonna c) dell'allegato sono da contabilizzare tra le spese di cui all' del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 (4), a titolo del mese che segue quello della notifica della presente decisione.
Storico versioni
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