Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 nov 1990
1. La Commissione designa, a nome della Comunità, l'istituzione che agirà quale depositaria a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo. 2. La Commissione è l'organismo ufficiale con cui comunica la Banca secondo quanto prescritto all'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo.
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