Art. 1
In vigore dal 12 nov 1990
In previsione del possibile rinnovo dell'ammissione, oltre il 30 giugno 1990, delle varietà derivate da varietà delle specie di ortaggi elencate nell'allegato alla decisione 89/7/CEE, tutti gli Stati membri in cui tali varietà sono ammesse devono garantire che ad esse si applichino, a seconda dei casi, una o più denominazioni fra quelle elencate nella terza colonna dell'allegato.
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