Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 nov 1990
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990 . Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977, pag . 20 . ( 2 ) GU n . L 282 del 13 . 10 . 1990, pag . 67 . ( 3 ) GU n . L 80 del 25 . 3 . 1988, pag . 52 . ( 4 ) GU n . L 350 del 20 . 12 . 1988, pag . 59 . ( 5 ) GU n . L 348 del 29 . 11 . 1989, pag . 31 . ( 1 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966, pag . 2320/66 . ( 2 ) GU n . L 208 del 7 . 8 . 1990, pag . 30 . ( 3 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970, pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 187 del 16 . 7 . 1988, pag . 31 . ALLEGATO a ) I tuberi-seme debbono essere stati prodotti in campi situati nella " zona chiusa " ( strefa zamknieta ) di Wierzbowo, nel voivodato di Lomza; b ) i tuberi-seme debbono essere stati prodotti esclusivamente con tuberi-seme della categoria " Elite ", prodotti nella " zona chiusa " di cui alla lettera a ); c ) i tuberi-seme debbono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria " Original "; d ) da ogni partita destinata all'Italia debbono essere ufficialmente prelevati campioni; ogni partita deve consistere unicamente di tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali, al fine di accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Corynebacterium sepedonicum, i campioni sottoposti ad esame per individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata debbono essere costituiti da tuberi o da foglie prelevati nel campo in cui è stata prodotta la partita; per l'individuazione del Corynebacterium sepedonicum si deve prelevare un campione di almeno 200 tuberi da ogni partita pari o inferiore a 25 t, applicando i metodi seguenti : _ per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata : il metodo " Reverse-Page " riveduto o un metodo equivalente, o il processo di ibridazione c-DNA, _ per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum : almeno il metodo previsto nel programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi-seme ( EUR 11288 EN ) ( ISBN 92-825-7760-0 ) o un metodo IF equivalente; e ) le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto; f ) il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ogni spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami accertano che le prove di cui alla lettera d ) non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Corynebacterium sepedonicum nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo . Nel riquadro " Dichiarazione supplementare " deve essere attestato che le condizioni indicate nelle lettere da a ) a d ) sono soddisfatte e deve essere indicato il nome dell'azienda in cui sono stati prodotti i tuberi-seme, nonché il numero di certificazione delle partite di tuberi-seme e la denominazione della zona di cui alla lettera a ); g ) in Italia deve essere ufficialmente prelevato un campione rappresentativo da ciascuna delle partite importate ai sensi della presente decisione, da sottoporre ad esame ufficiale per l'accertamento della presenza del Corynebacterium sepedonicum, secondo il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del Corynebacterium sepedonicum; le partite debbono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che tali esami non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del Corynebacterium sepedonicum; sottocampioni devono inoltre essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri; le autorità italiane comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 aprile 1991, le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati; il quantitativo globale delle partite importate non deve essere superiore al quantitativo adeguato per l'esecuzione dei suddetti esami, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo; h ) le patate ottenute dai tuberi-seme importati in forza della presente decisione non verranno certificate come tuberi-se di patata e dovranno essere impiegate soltanto in Italia e destinate esclusivamente al consumo; i ) gli edifici, i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e gli apparecchi per il trasporto, la cernita e la preparazione venuti a contatto con le patate da semina importate conformemente alla presente decisione debbono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto con altre patate .
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