Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 nov 1990
L'approvazione di cui all' è valida nel periodo compreso tra il 15 ottobre 1990 e il 31 marzo 1991 . Essa verrà revocata prima di tale data qualora si constati che le condizioni previste dall', paragrafo 2, sono state insufficienti per impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate . Essa può essere altresì revocata prima di tale data qualora emergano elementi che mettano in dubbio il corretto funzionamento del principio di " zona chiusa " in Polonia .
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