Art. 5
In vigore dal 10 mag 1990
Qualora un libro genealogico comprenda più classi, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura proveniente da un altro libro genealogico della stessa razza e avente caratteristiche specifiche che lo differenziano dalla popolazione della stessa razza iscritta nel libro genealogico di destinazione, dev'essere iscritto nella classe del libro genealogico alle cui caratteristiche esso corrisponde.
Storico versioni
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