Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 mag 1990
L'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che un maschio non conforme ai criteri di cui all' possa essere iscritto in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti : — essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite dal libro genealogico ; — essere considerato conforme allo standard della razza ; — soddisfare a caratteristiche minime secondo le norme stabilite dal libro genealogico ; — soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato.
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