Art. 3
In vigore dal 10 mag 1990
1. Un'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all' possa essere iscritta in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti :
—
essere identificata secondo le norme stabilite dal libro genealogico,
—
essere considerata conforme allo standard della razza,
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soddisfare a caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal libro genealogico.
2. Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro genealogico di cui all', paragrafo 1, ed il cui padre e i due nonni siano iscritti nella sezione principale del libro, conformemente ai criteri elencati nell', è considerata come femmina di razza pura ed è iscritta nella sezione principale del libro ai sensi dell'.
3. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati in considerazione del fatto che la femmina appartenga alla razza in questione, pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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