Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 mag 1990
Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve : — discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza, — essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro, — avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro.
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