Art. 1
In vigore dal 10 mag 1990
Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve :
—
discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza,
—
essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro,
—
avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro.
Storico versioni
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