Art. 1 · L'articolo 4 della decisione n. 4-53 è temporaneamente integrato dal seguente paragrafo :

Art. 1

L'articolo 4 della decisione n. 4-53 è temporaneamente integrato dal seguente paragrafo :

In vigore dal 21 giu 1967
« 3)   Il termine previsto al paragrafo 1) per l'applicazione dei listini di prezzi e condizioni di vendita è di giorni dieci per i seguenti prodotti : — carboni semi-grassi, magri e antraciti di oltre 10 mm, — agglomerati di carbon fossile. L'Alta Autorità si riserva di prolungare di quindici giorni detto termine qualora ritenga necessario esaminare, prima della loro entrata in vigore, le conseguenze delle modifiche di prezzi in ordine alla decisione n. 3-65 relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria del carbon fossile ».
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