Art. 49

Art. 49

In vigore dal 9 set 1961
Ove la presente Società sia costituita in Impresa comune ai sensi del Trattato che istituisec la Comunità Europea dell'Energia Atomica, essa sarà retta, per la durata del suo funzionamento sotto questa forma, dalle disposizioni di detto Trattato e degli atti emanati per l'applicazione dello stesso, e in particolare dalle disposizioni della decisione del Consiglio dell'Euratom che la costituisce in Impresa comune. In particolare, — le modificazioni al presente statuto non potranno entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio dell'Euratom, conformemente all' del Trattato ; — in virtù dell'articolo 171, paragrafo 3 del Trattato, i conti perdite e profitti e i bilanci della presente società relativi ad ogni esercizio trascorso saranno comunicati, nel mese successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale della Società, dal consiglio di amministrazione alla Commissione dell'Euratom, affinchè quest'ultima possa trasmetterli al Consiglio e all'Assemblea Parlamentare. Le previsioni delle entrate e delle uscite saranno comunicate secondo la stessa procedura al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Società resta soggetta alla legislazione francese, e in particolare all'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 e alla legislazione francese in materia di società per azioni.
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