Art. 48
La presente Società sarà costituita definitivamente soltanto dopo che :
In vigore dal 9 set 1961
1.
Tutte le azioni saranno state sottoscritte e liberate di almeno un quarto, il che verrà constatato mediante una dichiarazione notarile del fondatore della Società, dichiarazione alla quale verrà allegato un originale dello statuto e una situazione delle sottoscrizioni e dei versamenti contenenti le enunciazioni di legge ;
2.
un' assemblea generale avrà riconosciuto la veridicità della dichiazione di sottoscrizione e di versamento e avrà nominato i primi amministratori, il o i sindaci e constatato la loro accettazione ;
3.
saranno state ottenute dall'Ufficio dei cambi le autorizzazioni necessarie per trasferire i capitali stranieri che debbono concorrere alla formazione del capitale sociale.
Storico versioni
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