Art. 5
5 / 14Ispettori SFBM
In vigore dal 24 giu 2026
1. L'Ispettore SFBM:
a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attività di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi dell';
b) espleta, secondo le modalità previste dalle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 4), la vigilanza sulle attività svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall', comma 7.
2. Qualora emergano, nel corso dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio dell'attività stessa e segnala la situazione medesima, anche potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione.
Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate dall'Autorità competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorità medesima provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore a sei mesi.
3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di opportunità e trattamento, seleziona gli Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso:
a) di un attestato rilasciato a seguito del superamento della prova d'esame del corso di cui al comma 4;
b) di idoneità visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:
1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;
2) normale percezione del contrasto e dei colori;
c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;
2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), è un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 1). Il corso di cui al primo periodo è tenuto da enti o associazioni di formazione conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attività di interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova d'esame, svolta secondo modalità definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 1), al superamento della quale è rilasciato al soggetto interessato un apposito attestato.
5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM.
6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), è richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorità competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.
7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del secondo periodo del comma 6, l'Autorità competente informa SFBM, che provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal registro di cui al comma 5.
Storico versioni
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