Art. 3
3 / 14Compiti di SFBM
In vigore dal 24 giu 2026
1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento delle attività di riqualificazione delle bombole CNG:
a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione;
b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all', comma 2 e all', comma 1;
c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell';
d) il riconoscimento delle officine di cui all';
e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro degli Ispettori SFBM ai sensi dell', comma 5;
f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei Responsabili tecnici ai sensi dell', comma 4;
g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro delle Officine riconosciute ai sensi dell', comma 5;
h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione, sull'attività delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico, dei Centri di revisione terzi, nonché dei Depositi fiduciari;
i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità competente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle attività di vigilanza;
l) la fornitura delle etichette di cui all', comma 1, lettera b);
m) la definizione del tariffario nazionale di cui all', comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo , commi 2 e 5;
n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza;
o) la effettuazione di studi, ricerche, nonché la promozione di eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole CNG;
p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell';
q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di revisione terzi, i Depositi fiduciari;
r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva, riguardanti la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi alle bombole CNG;
s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet, di un rapporto statistico relativo ai risultati delle attività di riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione;
t) la trasmissione all'Autorità competente di una proposta di regole procedurali concernenti:
1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui agli , nonché i criteri, le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle relative attività;
2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell';
3) la conduzione delle verifiche di idoneità all'uso di bombole CNG già installate su veicoli che siano coinvolti in un evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;
4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione, sull'attività delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici, dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari;
5) le modalità di erogazione dei contributi di cui all', commi 2 e 5.
2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), sono trasmesse all'Autorità competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3, effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), l'Autorità competente può richiederne modifiche ovvero integrazioni.
L'Autorità competente approva le proposte di regole procedurali entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate.
Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del secondo periodo, l'Autorità competente non si pronunci, le regole procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole procedurali sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di approvazione.
4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
Storico versioni
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