Art. 12 · Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole

Art. 12

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Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole

In vigore dal 24 giu 2026
Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole 1. Le Officine riconosciute applicano, per le attività di cui all', comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'. Il tariffario nazionale di cui al primo periodo è reso pubblico sul sito internet di SFBM, nonché presso le Officine riconosciute ovvero sul sito internet delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di prima applicazione, il tariffario nazionale è pubblicato, ai sensi del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Alle Officine riconosciute è corrisposto, secondo le regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 5), un contributo forfetario standard per le attività di riqualificazione, differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e dei relativi veicoli, nonché delle operazioni effettuate. Il contributo di cui al primo periodo è definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'. 3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo su cui è installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione. 4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale, nonché il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e avviate alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è a carico di SFBM. 5. Al fine di assicurare un più efficiente servizio sul territorio nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate, è riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 5), un contributo per ogni bombola consegnata ai sensi dell', comma 1, calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo è definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'. 6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4 sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020. 7. L'Autorità competente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all', comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale di cui al comma 1.
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