Art. 10
10 / 14Attestazione di avvenuta riqualificazione delle bombole CNG
In vigore dal 24 giu 2026
Attestazione di avvenuta riqualificazione
delle bombole CNG
1. L'avvenuta riqualificazione è attestata:
a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica, alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana (RI);
b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario dell'autorità competente, mediante apposizione di etichette, fornite da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica italiana (RI).
2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute sono avviate alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero è redatto apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2026-03-12;98#art-10