Art. 1 · Oggetto e finalità

Art. 1

1 / 14

Oggetto e finalità

In vigore dal 24 giu 2026
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015; Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che reca le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione; Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l', che prevede la costituzione di Acquirente unico S.p.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante «Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 62-bis, che, al comma 1, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la disciplina delle modalità di esecuzione della medesima legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l', che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l', comma 1, lettera c-bis), che ha aggiunto, all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 17-bis, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l', che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e delle attività di gestione del Fondo Bombole di cui alla legge n. 640 del 1950, autorizzando il concessionario medesimo a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, recante «Modalità di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, recante «Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, recante «Indirizzi per l'esercizio delle attività riguardanti le bombole a metano ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con cui è stato disposto, tra l'altro, che dal primo gennaio 2023, la Società Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., subentri nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all' della legge del 1950, n. 640; Considerato che l'esperienza maturata nel settore della riqualificazione delle bombole per il contenimento di metano a bordo dei veicoli evidenzia che gli scarti alla prima riqualificazione delle bombole stesse derivano esclusivamente da eventuali danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; Preso atto della necessità di procedere ai sensi del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, a semplificare l'attività di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei controlli di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110, in ragione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato rappresentando il metano una alternativa green ai combustibili tradizionali; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 dicembre 2024 e del 9 marzo 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025; Vista la comunicazione in data 9 marzo 2026 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento UNECE n. 110).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2026-03-12;98#art-1